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Nessun risarcimento se l’insidia stradale non è provata dal danneggiato

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 3144/2015 ha rigettato il ricorso presentato da un uomo contro un provvedimento del Tribunale di Nola dove il ricorrente aveva chiamato in causa sia il Comune che le ditte a cui erano stati affidati i lavori di manutenzione stradale chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. a seguito di un incidente in cui era rimasto coinvolto. Il Tribunale di Nola aveva rigettato la domanda sulla base di un consolidato orientamento di legittimità secondo cui la responsabilità extracontrattuale a carico della P.A. è configurabile se è provata, da parte del danneggiato, l’esistenza di una situazione insidiosa che presenti le caratteristiche della non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso, presupposti mancanti nel sinistro per cui veniva chiesto il risarcimento. Nel caso di specie vi sono elementi che non consentono di identificare l’insidia o trabocchetto: la giovane età del danneggiato, il fatto che l’accaduto sia avvenuto di giorno e quindi non vi era scarsa visibilità, la buca era di dimensioni importanti e i lavori erano ben segnalati. Pertanto se a cadere in una buca è una persona giovane il Comune non dovrà provvedere al risarcimento del danneggiato. Al ricorrente non tocca che pagare le spese.


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