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Non è colpa della P.A. se il cinghiale invade la strada

Non spetterebbe alla Pubblica Amministrazione provvedere al risarcimento dei danni causati ad un automobilista a seguito di un incidente stradale cagionato dallo scontro con un animale selvatico per il quale non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza da parte dell’ente pubblico e dunque non opera alcuna presunzione di colpa. Il caso non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 2052 c.c.. A stabilirlo è la sentenza n. 79/2015 del Tribunale dell’Aquila che ha accolto l’appello della regione Abruzzo avverso la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al danneggiato condannando la regione al pagamento di 3 mila euro a favore del ricorrente per i danni riportati dal suo veicolo a seguito dello scontro avvenuto con il cinghiale che aveva invaso improvvisamente la strada. Non vi è alcun obbligo di custodia a carico della P.A. sugli animali selvatici ma soltanto, se provata, responsabilità ex art. 2043 c.c. L’attore non ha fornito alcuna prova della negligenza o imprudenza nella vigilanza della P.A. sulla fauna selvatica, ovvero l’omissione di cautele in prossimità della strada. Solo in tal caso, sarebbe spettato alla controparte l’onere di dimostrare la prova liberatoria della propria diligenza o l’esistenza del caso fortuito. L’appello è stato quindi accolto con compensazione delle spese tra le parti per la sussistenza del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine all’individuazione del soggetto responsabile in caso di danni da fauna selvatica.


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