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La patente scade al compleanno

La novità si applica ai documenti di guida di categoria A e B con durata ordinaria, ma non a quelli di categoria C e D, alla CQC ed ai casi di validità temporale ridotta e di rinnovo in Commissione medica o presso specialisti diabetologi della Asl

Al prossimo rinnovo o al primo rilascio della patente la validità del documento sarà prorogata fino alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza ordinaria prevista dal Codice della strada.

A partire dai rinnovi successivi la scadenza coinciderà sempre con il giorno e mese di nascita del conducente, indipendentemente dalla data della visita medica di conferma di validità. E, quindi, se si effettuerà il rinnovo dopo la scadenza, l’adesivo da applicare sulla patente inviato dal Ministero riporterà una validità fino alla data del compleanno, ma sottraendo alla scadenza ordinaria i giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.

Si applicano, in questo modo, anche alla patente di guida le nuove disposizioni sulla scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento previste dal “decreto semplificazioni” (decreto legge 9 febbraio 2012), come stabilito dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la circolare n. 7 del 20 luglio 2012 e confermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare n. 23907 del 7 settembre 2012.

La modifica riguarda solo le patenti A e B (AM, A1, A2, A, B1, B e BE) con scadenza ordinaria, cioè con durata non limitata.
Nulla cambia, invece, per le patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), per le CQC (Carta di qualificazione del conducente) e per le patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio.

Dal 17 settembre 2012 sono attive le procedure informatiche del Ministero adeguate alle nuove regole.

Circolare 7 settembre 2012 prot. n. 23907
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale motorizzazione – Divisione 5
Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 7, DL 9 febbraio 2012, n. 5
Il documento contiene, in allegato, la circolare 20 luglio 2012 n. 7 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Decreto legge 9 febbraio 2012 (convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35) – articolo 7
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Articolo 7: Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento

 

 

Data ultima modifica: 18/09/2012

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