L’art. 223 del Codice della strada prevede il ritiro immediato della patente nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o del ritiro del documento di guida. Tale norma in esame rappresenta una legge generale rispetto a quella speciale che prevede la sospensione cautelare della patente in caso di accertamento dello stato di ebbrezza con un grado alcolico superiore a 1,5 grammi per litro in attesa che il conducente venga sottoposto a visita medica (art. 186, comma 9, codice della strada). Tale norma speciale è da considerarsi prevalente rispetto a quella di carattere generale e a ribadirlo è stato il Giudice di Pace di Frosinone con sentenza 1409/ 2017 citando quella precedente della Corte di Cassazione (21447/2010). Importante è la vicenda di un automobilista che aveva presentato ricorso al Prefetto contestando l’ordinanza di ingiunzione emessa a seguito di un verbale che contestava la violazione dell’art. 186, comma 2, lett.a) del Codice della strada. Per il ricorrente, il verbale era da considerarsi nullo non solo perché il leggero tasso alcolemico riscontrato era da ricondurre molto probabilmente all’assunzione di un farmaco e non all’abuso di alcol ma anche perché vi era stato il mancato avviso da parte delle autorità di farsi assistere da un legale durante la rilevazione del tasso alcolemico. Il ricorso è stato accolto per contumacia della Prefettura in quanto ciò non ha consentito di verificare se il ricorrente fosse stato effettivamente avvisato della possibilità di farsi assistere da un legale. Pertanto l’ordinanza ingiuntiva va quindi annullata.