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L’omicidio stradale

Nel nostro ordinamento è stata introdotta una nuova fattispecie di reato: l’omicidio stradale. L’art 589 bis c.p. disciplina tale reato e prevede tre ipotesi delittuose alle quali corrispondono diversi trattamenti sanzionatori. L’omicidio stradale non è altro che una particolare fattispecie di omicidio colposo che si verifica ogni qualvolta venga posta in essere una delle condotte precisamente individuate dall’art. 589 bis che punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La pena è quella della reclusione da due a sette anni. Nel caso in cui la morte altrui venga cagionata da chi si è messo alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con stato alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico – fisica, in tal caso è prevista come sanzione la reclusione da otto a dodici anni. L’altra ipotesi è se la morte di una persona sia stata cagionata da chi si è messo alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 a 1,5 g/l. In tal caso, infatti, la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni. Un’ulteriore circostanza aggravante è prevista poi dal successivo articolo 589-ter c.p. introdotto con la legge n. 41/2016. Tale norma prevede che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi e comunque non sia inferiore a cinque anni nel caso in cui il conducente che abbia cagionato un omicidio stradale si sia dato alla fuga. Le conseguenze dell’omicidio stradale ricadono anche sulla patente comportandone la sospensione.


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