In materia di insidie stradali la Corte di Cassazione con sentenza n. 295 del 13 gennaio 2015 torna a riaffermare la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., esclusa soltanto se si prova il caso fortuito. Pertanto, in caso di incidente automobilistico avvenuto per la presenza di una macchia d’olio sul manto stradale, responsabile è l’Anas, quale ente responsabile delle condizioni dell’infrastruttura e dell’adozione delle opportune cautele, che dovrà provvedere al risarcimento dei danni causati all’automobilista. Nel caso in esame la responsabilità del sinistro è da attribuire esclusivamente all’ente proprietario il quale è tenuto alla custodia e alla manutenzione della strada al fine di garantire agli utenti sicurezza ed evitare, quindi, situazioni di pericolo. Inutile è stato il tentativo da parte dell’ente di impugnare la sentenza del giudice d’appello sull’assunto che l’accaduto fosse da considerare come fortuito, infatti, per la terza sezione civile, non è stata fornita la prova liberatoria del caso fortuito e la responsabilità del sinistro va imputata esclusivamente all’ente. La responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, ex art. 2051 C.C., prescinde dall’accertamento di un comportamento colposo del custode ed ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l’esistenza del nesso causale fra cosa ed evento. Tale responsabilità può essere esclusa solo dal caso fortuito che può essere rappresentato solo da fattori esterni alla cosa. La Corte ha rigettato il ricorso dell’Anas, la cui responsabilità può essere esclusa soltanto dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.