Se il manto stradale è allagato e una buca è ricoperta di acqua nessun risarcimento è previsto per il conducente di un veicolo che sprofonda nella buca in quanto avrebbe dovuto avere un comportamento più diligente ed arrestare la marcia. La Corte di Cassazione con sentenza n. 4661, depositata il 9 marzo 2015, ha rigettato il ricorso di un uomo che aveva richiesto al Comune il risarcimento dei danni per il proprio veicolo che era finito in una buca piena di acqua non segnalata a causa della pioggia. Anche la Corte d’Appello di Roma aveva negato il risarcimento attribuendo la responsabilità dell’accaduto al guidatore per la sua imprudenza. La Suprema Corte pur constatando che la causa era stata decisa nel merito inquadrando la richiesta nell’art. 2043 c.c. e non nell’art. 2051 c.c., ha comunque escluso l’applicazione di qualsiasi responsabilità per custodia, ritenendo integrato il caso fortuito dalla colpa del danneggiato. Vi deve essere sempre un comportamento di cautela soprattutto se il pericolo poteva essere superato da una condotta attenta e diligente.